Art. 3

In vigore dal 23 gen 1990
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per il rimborso all'Ente ferrovie dello Stato delle agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 5 del protocollo, valutato in lire 525 milioni per l'anno 1989, lire 550 milioni per l'anno 1991 e in lire 575 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". A decorrere dell'anno 1993 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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