Art. 1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-07;389#art-1
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Questa disposizione stabilisce la conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, applicando le modifiche riportate nell'allegato. La materia trattata riguarda il contrasto all'evasione contributiva, la fiscalizzazione degli oneri sociali, gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e il finanziamento dei patronati. Il testo dispone inoltre una clausola di salvaguardia per preservare la validita' di tutti gli atti e i provvedimenti adottati in precedenza. Infine, vengono mantenuti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti in base ai decreti-legge precedenti (n. 548/1988, n. 110/1989, n. 196/1989 e n. 279/1989).
La norma serve a convertire formalmente in legge dello Stato il decreto-legge n. 338 del 1989, introducendo modifiche e garantendo la continuita' giuridica delle misure precedenti. Inoltre, tutela gli atti, gli effetti e i rapporti sorti sulla base della catena di decreti-legge antecedenti non convertiti.
Si applica a chiunque sia interessato dalle norme su evasione contributiva, fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi nel Mezzogiorno e finanziamento dei patronati, nonche' ai destinatari degli atti emanati in base ai decreti precedenti. Chiunque spetti e' tenuto a osservarla e a farla osservare come legge dello Stato.
Un datore di lavoro o un istituto che ha posto in essere atti o instaurato rapporti durante la vigenza dei decreti-legge del 1988 e 1989 citati vede pienamente confermata e salvaguardata la validita' di tali atti. Gli effetti prodotti in materia di contributi e oneri previdenziali restano validi ed efficaci senza soluzione di continuita'.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la legge e di farla osservare come legge dello Stato; non sono dettagliati ulteriori adempimenti o sanzioni specifiche nel testo dell'articolo.
Il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 e' stato convertito in legge definitiva assumendo efficacia stabile con le modificazioni riportate in allegato, e sono stati espressamente convalidati e salvaguardati gli atti, i provvedimenti, gli effetti e i rapporti giuridici derivanti dalla serie di decreti-legge precedenti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.