Art. 8
In vigore dal 1 gen 2000
Norme finali e abrogativa
1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli iscritti delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti.
3. Sono abrogati gli articoli 75,
((...))
; 76; 77; 78; 79, commi primo, secondo e terzo; 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonchè l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. (1)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 novembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
RUBERTI, Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con l', comma 1, lettera b)) che al comma 3 del presente articolo le parole: "salvo quanto previsto dall' della presente legge" sono abrogate "a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all', comma 2."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;398#art-8