Art. 1
In vigore dal 15 dic 1989
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;394#art-1