Art. 3

In vigore dal 15 dic 1989
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 novembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Vassalli
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;392#art-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmato a Bruxelles il 23 luglio 1987. — Testo vigente | Portale Normativo