Art. 2

In vigore dal 24 nov 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1989-10-31;376#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986. — Testo vigente | Portale Normativo