Art. 1
In vigore dal 24 nov 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica riunita in sessione straordinaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-10-31;375#art-1