Art. 3
In vigore dal 29 nov 1989
1. L' della convenzione non si applica nell'ipotesi prevista nell', paragrafo 1, lettere a), b) e c), della convenzione stessa.
2. Ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), della convenzione costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato.
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