Art. 2

In vigore dal 9 nov 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1989-10-09;359#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987. — Testo vigente | Portale Normativo