Art. 1
In vigore dal 6 set 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte su reddito, con protocollo, firmata a Roma il 22 giugno 1984.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;313#art-rd-1