Art. 3

In vigore dal 5 set 1989
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;308#art-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo agli istituti italiani di cultura in Polonia ed agli istituti polacchi in Italia, firmato a Roma il 21 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo