Art. 2
In vigore dal 5 set 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto di cui all'articolo 9 dell'accordo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;307#art-2