Art. 2

In vigore dal 5 set 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto di cui all'articolo 9 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;307#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo, firmato a Belgrado il 14 ottobre 1986, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento delle questioni di sicurezza sociale ai sensi del punto 1 del protocollo generale annesso alla convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, firmato il 14 novembre 1957. — Testo vigente | Portale Normativo