Art. 1

In vigore dal 8 ago 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi. — Testo vigente | Portale Normativo