Art. 2

In vigore dal 1 gen 1992
1. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, relativamente alle imposte sui redditi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Note all'articolo

  • La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 79, comma 2) che "I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1991 ai fini delle imposte sui redditi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio 1992."

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urn:nir:stato:legge:1989-07-28;267#art-2

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