Art. 3
In vigore dal 8 lug 1989
1. A favore della regione Calabria è concesso un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di lire 563 miliardi nell'anno 1989, sulle spese dalla medesima sostenute negli anni 1987 e 1988 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664.
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall', comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.
3. All'onere di lire 563 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria".
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 luglio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
TOGNOLI, Ministro per i problemi
delle aree urbane
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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