Art. 2

In vigore dal 28 mag 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'accordo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;187#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana, con protocollo addizionale, firmato a Lima il 26 gennaio 1981. — Testo vigente | Portale Normativo