Art. 1

In vigore dal 28 mag 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;186#art-1

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