Art. 1
In vigore dal 28 mag 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;186#art-1