Art. 1
In vigore dal 6 mag 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. È convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, recante interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1989 ed è stato successivamente rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1989.
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-03;159#art-1