Art. 2

In vigore dal 28 apr 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;149#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985. — Testo vigente | Portale Normativo