Trattato

Art. 6

In vigore dal 24 feb 1989
La importazione di tutte le attrezzature e beni di capitale di origine italiana per la realizzazione di progetti di sviluppo da attuare in adempimento del presente Trattato, sarà esente dal pagamento di diritti di dogana e di importazione, quando tali importazioni godano di finanziamenti a condizioni agevolate ai sensi della legislazione italiana sulla cooperazione allo sviluppo.
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