Art. 1
In vigore dal 5 mar 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'accordo del 27 agosto 1980.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;72#art-1