Art. 24

In vigore dal 25 apr 2026
1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato ((che espletano)) funzioni di polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte già effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici. 2. Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali. (11) --------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 ha disposto (con l', comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 dell' della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai concorsi già indetti, purchè gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53#art-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo