Art. 1
In vigore dal 17 gen 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983.
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