Art. 3

LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

In vigore dal 15 gen 1991
1. Per l'anno 1989 è fatto divieto di procedere ad assunzioni in ruolo di personale tecnico ed amministrativo delle università, nonchè di personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, per concorsi le cui graduatorie siano state approvate dopo il 31 dicembre 1988.(3) 2. Per il medesimo anno 1989 non si dà luogo ad assunzioni di personale non di ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1984, n. 116, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.(3) 3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare assunzioni, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ricorrendo agli idonei dell'ultimo concorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-12-29;554#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo