Art. 1
In vigore dal 24 gen 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972:
a) convenzione europea sulla sicurezza sociale;
b) accordo complementare per l'applicazione della convenzione europea sulla sicurezza sociale.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-12-27;567#art-1