Art. 1

In vigore dal 24 gen 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972: a) convenzione europea sulla sicurezza sociale; b) accordo complementare per l'applicazione della convenzione europea sulla sicurezza sociale.
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urn:nir:stato:legge:1988-12-27;567#art-1

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