Art. 3

In vigore dal 17 gen 1989
1. Ai sensi dell', paragrafo 2, dell'accordo e dell', paragrafo 3, della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, è esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione suddetta.
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urn:nir:stato:legge:1988-12-27;565#art-3

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