Art. 2

In vigore dal 22 dic 1988
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti in forza dell' del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, prima dell'entrata in vigore della presente legge. 2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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urn:nir:stato:legge:1988-12-21;535#art-2

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