Art. 1
In vigore dal 15 dic 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sullo scambio degli atti dello stati civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Roma il 9 dicembre 1987.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;533#art-1