Art. 1
In vigore dal 15 dic 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1 aprile 1987.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;531#art-1