Art. 2

In vigore dal 22 nov 1988
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di note stesso.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;506#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986. — Testo vigente | Portale Normativo