Art. 1

In vigore dal 4 nov 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 4: al comma 1, le parole da: "che sarà formulato" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "formulato dalle regioni secondo le modalità previste dal citato articolo 11 del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488"; al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei tre esercizi successivi anche qualora la loro destinazione risulti cambiata ai sensi del precedente articolo 2". All'articolo 5, al comma 1, le parole: "prevista dall'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dalle vigenti disposizioni". 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica. — Testo vigente | Portale Normativo