Art. 3

In vigore dal 10 nov 1988
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 ottobre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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Art. 3 Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unita' di misura, gia' attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802. — Testo vigente | Portale Normativo