Art. 3
In vigore dal 19 nov 1988
1. All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 1022 dello stesso stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
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