Art. 4

In vigore dal 17 nov 1988
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, in lire 160 milioni per l'anno 1990 e in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1991. 2. Al detto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, ad capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi". 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 4 Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984. — Testo vigente | Portale Normativo