Art. 3

In vigore dal 17 nov 1988
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, saranno emanate le direttive generali ed i criteri da adottarsi per il perseguimento degli obiettivi individuati dal protocollo di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-10-27;487#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo