Protocollo
Art. 3
COMPUTO DEI LIVELLI REGOLAMENTATII
In vigore dal 9 set 1988
: COMPUTO DEI LIVELLI REGOLAMENTATII
Ai fini degli , ciascuna Parte determina, per ogni categoria di sostanze dell'Annesso A, i livelli calcolati:
(a) della sua produzione:
i) moltiplicando la propria produzione annua di ciascuna
sostanza regolamentata per il potenziale di impoverimento dell'ozonosfera relativo a tale sostanza, specificato all'Annesso A.
ii) addizionando i risultati, per ogni categoria;
(b) delle sue rispettive importazioni ed esportazioni applicando mutatis mutandis, la procedura stabilita al paragrafo (a);
(c) del suo consumo, addizionando i propri livelli calcolati di produzione e di importazione, e detraendo il proprio livello calcolato di esportazioni, così come determinato in conformità con i paragrafi (a) e (b). Tuttavia, a decorrere dal 1 gennaio 1993, nessuna esportazione di sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti potrà essere detratta nel calcolare il livello di consumo della Parte esportatrice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-08-23;393#art-p-3