Protocollo
Art. 19
DENUNCIA
In vigore dal 9 set 1988
: DENUNCIA
Ai fini del presente Protocollo, saranno applicate le
disposizioni dell' della Convenzione relative alla denuncia, tranne per quanto riguarda le Parti di cui al paragrafo 1 dell'. Qualsiasi Parte può denunciare il presente Protocollo notificandone per iscritto il Depositario in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di quattro anni dall'accettazione degli obblighi specificati ai paragrafi da 1 a 4 dell'. Ogni denuncia entrerà in vigore allo scadere di un anno dopo la data della sua ricezione da parte del Depositario o in qualsiasi altra data successiva, come specificato nell'atto di denuncia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-08-23;393#art-p-19