Protocollo

Art. 11

RIUNIONI DELLE PARTI

In vigore dal 9 set 1988
: RIUNIONI DELLE PARTI 1. Le Parti dovranno tenere riunioni ad intervalli regolari. Il Segretariato convocherà la prima riunione delle Parti un anno al più tardi dopo la data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, qualora una riunione della Conferenza sia prevista per quel periodo. 2. In seguito, saranno tenute ulteriori riunioni ordinarie delle Parti, a meno che le Parti non decidano diversamente, in concomitanza con le riunioni della Conferenza delle Parti alla Convenzione. Riunioni straordinarie delle Parti potranno aver luogo in qualsiasi alro momento se una riunione delle Parti lo ritiene necessario o su richiesta a scritta di una qualsiasi delle Parti, a condizione che questa domanda, sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi seguenti la data di cominicazione di detta richiesta alle Parti ad opera del Segretariato. 3. Durante la loro prima riunione, le Parti dovranno: a) adottare per consenso, il regolamento di procedura per le loro riunioni; b) adottare per consenso il regolamento finanziario di cui al paragrafo 2 dell'; c) istituire i gruppi di esperti di cui all' e specificare il loro mandato; d) esaminare ed adottare le procedure ed i meccanismi istituzionali di cui all'; e) iniziare la preparazione dei piani di lavoro in conformità con il paragrafo 3, dell'. Le riunioni delle Parti saranno incaricate di: a) controllare l'attuazione del presente Protocollo; b) decidere su qualsiasi rettifica o riduzione di cui al paragrafo 9 dell'; c) decidere su qualsiasi aggiunta, inserimento o soppressione di sostanze negli annessi e sulle relative misure di regolamentazione in conformità con il paragrafo 10 dell'; d) di stabilire, qualora necessario, direttive o procedure per la comunicazione dei dati come disposto nell' e nel paragrafo 3 dell'; (e) esaminare le richieste di assistenza tecnica presentate in conformità con il paragrafo 2 dell'; (f) esaminare i rapporti predisposti dal Segretariato in conformità con il capoverso (c) dell'; (g) valutare, in conformità con l', le misure di regolamentazione disposte dall'; (h) esaminare ed adottare, a seconda delle necessità, le proposte di emendamento del presente Protocollo o di qualsiasi annesso, o di aggiunta di un nuovo annesso; (i) esaminare ed adottare il bilancio preventivo per l'attuazione del presente Protocollo; (i) prendere in esame ed adottare ogni provvedimento supplementare che possa essere necessario al fine del conseguimento degli scopi del presente Protocollo. 4. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, nonché ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle Parti. Ogni organo o organismo nazionale o internazionale governativo qualificato nei settori connessi alla protezione della ozonosfera che ha informato il Segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare ad una riunione delle Parti in qualità di osservatore, può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle Parti presenti non vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette al rispetto del regolamento di procedura adottato dalle Parti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;393#art-p-11

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