Art. 1

In vigore dal 19 ago 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, recante interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 3: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I posti delle qualifiche relative all'ex carriera di concetto amministrativa che risultano ancora disponibili dopo le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari per l'accesso alla qualifica di coordinatore amministrativo nelle scuole di ogni ordine e grado, espletati o in via di espletamento nelle province, ai cui uffici periferici siano assegnati i suddetti posti"; al comma 3, le parole: "che consegua il passaggio di ruolo ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "nominato per effetto dei commi 2 e 2- bis"; al comma 4, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2- bis". All'articolo 4: al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", per la copertura dei posti di primo dirigente di cui alla tabella indicata nel comma 1". 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Newmarket-on-Fergus (Repubblica d'Irlanda), addì 10 agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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