Art. 1

In vigore dal 11 ago 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, recante modifiche alla legge 1› marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 2: al comma 3, dopo la parola: "procedure", sono aggiunte le seguenti: "fissati in materia dai provvedimenti di applicazione della legge 1› marzo 1986, n. 64". Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente: "Art. 4-bis. - 1. La relazione prevista all'articolo 10 della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 sarà predisposta e presentata alla Commissione delle Comunità europee ogni anno, e al Parlamento italiano entro la fine di giugno, dal Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno". 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge — Testo vigente | Portale Normativo