Art. 1

In vigore dal 12 ago 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo sui privilegi della Fondazione europea ed il protocollo sulle immunità della Fondazione europea, entrambi firmati a Bruxelles il 24 luglio 1984.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336#art-rd-1

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