Art. 4

In vigore dal 5 ago 1988
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-rd-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986. — Testo vigente | Portale Normativo