Art. 1

In vigore dal 16 lug 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: all', al comma 1, le parole: "non oltre un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre due anni". 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri DONAT CATTIN, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 16 maggio 1988. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 16 agosto 1988.
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione. — Testo vigente | Portale Normativo