Art. 1

In vigore dal 9 lug 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;252#art-1

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