Art. 2

In vigore dal 25 giu 1988
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;226#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocita' tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986. — Testo vigente | Portale Normativo