Art. 2

In vigore dal 14 giu 1988
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;165#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo della — Testo vigente | Portale Normativo