Art. 1

In vigore dal 26 nov 1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, recante norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: Gli articoli 4, 5, 6 e 7 sono soppressi. Il titolo è sostituito dal seguente: "Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata". 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 maggio 1987, n. 206, e 27 luglio 1987, n. 302, nonché degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 novembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, recante norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato, nonche' interventi per il settore distributivo. — Testo vigente | Portale Normativo