Art. 1
LEGGE 19 novembre 1987, n. 476
In vigore dal 11 set 2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Finalità
1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonchè per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;
b)
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105
.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105
.
3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1987-11-19;476#art-1