Art. 1

In vigore dal 21 nov 1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, concernente adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All': dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Dal 1 gennaio 1987 si applicano le disposizioni sull'arresto definitivo di cui al titolo VII del regolamento CEE del Consiglio n. 4028/86 del 18 dicembre 1986"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Alla luce delle previsioni del vigente piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura, adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 14 agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1986, piano che mantiene la propria validità fino all'approvazione del successivo, sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, l'affondamento a fini di ripopolamento per zone marine protette, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica". All'articolo 8: al comma 1, le parole: "di 45 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1987". L'articolo 10 è soppresso. L'articolo 11 è soppresso. L'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. I posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile comunque vacanti alla data del 1 gennaio 1988 sono destinati, ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ad un unico concorso speciale per esami. 2. I vincitori del concorso saranno nominati primi dirigenti con decorrenza 1 gennaio 1988". 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 102, 22 maggio 1987, n. 200, e 21 luglio 1987, n. 296. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 novembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri PRANDINI, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, recante adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonche' interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali. — Testo vigente | Portale Normativo