Art. 1

In vigore dal 6 nov 1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Con i fondi di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla prioritaria liquidazione delle partite debitorie relative all'assistenza farmaceutica e alla medicina di base per ciascuno degli anni 1985 e 1986". L'articolo 6 è soppresso. All'articolo 8, al comma 1, le parole: "dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 7". L'articolo 15 è soppresso. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 97, 19 maggio 1987, n. 193, e 20 luglio 1987, n. 286. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri. — Testo vigente | Portale Normativo